I rapporti tra Libia e Svizzera e le concessioni al ricatto infinito

Le tensioni esplose tra Svizzera e Libia, oltre alle polemiche sollevate dall’iniziativa personale intrapresa dal Presidente della Confederazione con il suo viaggio a Tripoli, hanno spinto anche a riflettere sull’adeguatezza del nostro sistema di governo nel rispondere rapidamente in casi di urgenza e necessità, chiamando in causa anche la nostra effettiva capacità diplomatica di prevenire lo scoppio di crisi con Stati terzi. È stata altresì invocata la nostra debolezza e il nostro isolamento sul piano internazionale. Non crediamo che questa impostazione, che contiene elementi condivisibili e da approfondire, colga la misura essenziale e specifica del contesto, ovvero la natura e il prezzo dell’accordo siglato a Tripoli e le sue conseguenze. Per non tediare il lettore ci concentreremo su elementi a nostro avviso sostanziali, cercando per quanto possibile di evitare i tecnicismi giuridici. In primo luogo, l’accordo articola una dichiarata responsabilità della Svizzera nella fattispecie della disputa tra i due Stati che difficilmente i tre arbitri del Tribunale internazionale potranno ignorare anche in virtù del mandato a loro conferito e limitato unicamente all’esame dell’incidente e delle circostanze dell’arresto di Hannibal Mumar Al Gaddafi e la sua famiglia e non, come affermato da molti, all’accertamento complessivo dei fatti e delle rispettive posizioni. Inoltre l’accordo impone alla Svizzera di non ripetere in futuro questo incidente contro cittadini e funzionari libici e a migliorare il loro trattamento nonché favorire le loro procedure. A nostro avviso queste condizioni concedono la possibilità di esercitare un ricatto infinito contro la Svizzera qualora la Libia non ritenesse ottemperato in futuro il rispetto di queste disposizioni relativamente alla loro applicazione nei confronti di qualunque cittadino o funzionario libico presente sul suolo svizzero. La sua scaltra formulazione, inoltre, presenta aspetti ed elementi non lontani da un’esplicita richiesta di impunità giuridica. Ci chiediamo, perciò, se questa incomprensibile e indecifrabile concessione al regime libico non sia foriera di minacce per la nostra stessa sicurezza nazionale e non rappresenti altresì un pericoloso precedente su cui altri Stati potrebbero esigere di appoggiarsi.
In secondo luogo, l’accordo rientra nella sfera del diritto pubblico internazionale e, come già ricordato dal Consiglio federale, ha carattere vincolante. Ci permettiamo allora di formulare alcune considerazioni circa l’articolazione dell’accordo, così come esso risulta, senza che al momento se ne conoscano eventuali integrazioni ufficialmente stipulate. L’accordo prevede che le regole di procedura arbitrale, che il Tribunale dovrà fare proprie, sono quelle previste dalla Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti del 18 ottobre 1907. Ebbene, l’articolo 52 di tale Convenzione si rivela determinante, tra altre non meno rilevanti, per la definizione dell’oggetto della lite, concedendo ampio margine alla negoziazione di un compromesso vincolante. L’articolo 53, poi, conferisce competenza alla Corte permanente d’arbitrato per la definizione del compromesso, «se le parti sono d’accordo di rimettersene ad essa». Ciò che così vogliamo mettere in luce, e sottolineare, è l’inesistenza di un compromesso nell’elaborazione di questo accordo, orientato a senso unico e piegato solamente alle condizioni libiche. Colpisce infatti l’assenza, nell’oggetto della lite, della determinazione delle circostanze, e delle eventuali responsabilità, rispetto alla privazione della libertà attuata nei confronti dei due cittadini svizzeri da parte delle autorità libiche, nonché delle ritorsioni operate contro la Svizzera. Emerge in questo senso la mancanza, nell’accordo sottoscritto, di una preoccupazione riguardante il riconoscimento di garanzie giuridiche conformi al diritto internazionale pubblico per i cittadini svizzeri che dovessero operare in futuro in Libia, con buona pace (eterna) per la normalizzazione delle relazioni bilaterali. Non sappiamo poi se la Svizzera abbia o meno considerato la possibilità di congelare gli averi libici in Svizzera prima del loro ritiro da parte del regime di Tripoli. Così come non conosciamo le valutazioni della Svizzera riguardo la necessità di non minimizzare le minacce e le decisioni del regime libico (troppo frettolosamente relegate nella categoria delle provocazioni) e le conseguenti possibilità di investire della questione il Consiglio di sicurezza dell’ONU ai sensi dell’art. 34 della Carta delle Nazioni Unite e le disposizioni complessive del capitolo VI. Insomma, continuare a confondere pragmatismo con capitolazione, prudenza con resa senza condizioni, non ci aiuterà a salvaguardare, “in uno spirito di solidarietà e apertura al mondo”, le nostre libertà, i nostri diritti, la nostra indipendenza e la nostra sicurezza.